CTP/CTU

Il consulente tecnico d’ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell’ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionarne i risultati nell’elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio; può essere chiamato a “chiarimenti” (verbali o per iscritto) dal Tribunale.

Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l’intervento del CTU, questi deve assolvere il compito fondamentale di “bene e fedelmente adempiere alle funzioni assegnategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità” e tutelare il contraddittorio, ovvero consentire alle Parti di intervenire alle operazioni peritali e proporre istanze ed osservazioni. Deve rispondere alle domande poste dal “quesito”, senza esorbitare, motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta. Nella relazione, dopo una prima parte di esame tecnico, ove si indicano i dettagli minuti, si formulano usualmente delle risposte “sintetiche” alle domande poste. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti: è precluso (se non dietro espressa autorizzazione del Tribunale) acquisire elementi agli atti non già versati dalle parti a meno che siano atti pubblici, ovvero da tutti consultabili e conoscibili. Si tratta di un limite analogo a quello previsto per il Tribunale, il quale decide sugli elementi ritualmente utilizzabili.

Il consulente tecnico di parte (o CTP) non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. Non esistono tuttavia particolari preclusioni o indicazioni, nel codice di procedura civile, con riferimento ai CTP: talvolta vengono nominati dipendenti stessi di una Parte. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo), incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.

Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato.

L’incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina e il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. La nomina di consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle Parti le quali possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione peritale in prima persona (se lo desiderano).

Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. Usualmente il CTP presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia, può non aderirvi; quest’ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti.

 

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Detrazione ristrutturazioni: il bonifico parlante

Bonus ristrutturazioni ed energia: come si compila il bonifico parlante, fac-simile e regole di pagamento per ottenere la detrazione IRPEF. Fra le condizioni per fruire della detrazione per le ristrutturazioni c’è il bonifico parlante, sistema di pagamento previsto dalla normativa sul bonus edilizia. Si tratta delle regole applicative della detrazione del 50% sulle spese per lavori di ristrutturazione e sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinato allo stesso immobile oggetto dei lavori, che va di pari passo come quella al 65% per gli interventi di risparmio energetico (bonus energia). Bonifico parlante Per ottenere l’agevolazione fiscale bisogna aver effettuato il pagamento della ditta che realizza i lavori tramite bonifico bancario o postale indicando: causale del versamento completa gli estremi della fattura e riferimento alla normativa (articolo 16-bis del Dpr 917/1986); codice fiscale del beneficiario della detrazione (se più persone dividono la spesa e usufruiscono della detrazione, indicare i relativi codici fiscali); numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta/professionista che realizza i lavori). Il bonifico parlante è l’unico metodo di pagamento possibile per ottenere la detrazione per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, mentre per il bonus mobili è ammesso anche il pagamento con carte di credito o bancomat. Il contribuente deve poi conservare la ricevuta del bonifico e tutte le ricevute fiscali relative alle spese di ristrutturazione sostenute, per poterle esibire in caso di controlli e verifiche del Fisco. Nel caso in cui i lavori siano effettuati su aree comuni condominiali, il bonifico parlante indicherà oltre al codice fiscale del condominio anche quello dell’amministratore o di un altro condomino che effettua il pagamento. Si ricorda che le banche e Poste Italiane operano una... 5

Guida alle norme in Edilizia: permessi e condoni

Edilizia libera Gli interventi in Edilizia che non richiedono alcun titolo abilitativo o specifiche comunicazioni sono regolamentati dall’articolo 6, comma 1 del Testo Unico, modificato dall’articolo 5 della legge 73/2010 (di conversione del Dl 40/2010), dal DL Sviluppo (articolo 13 bis Dl 83/2012) e dal DL Fare (Dl 69/2013). Manutenzione ordinaria (definiti dall’articolo 1, comma 3, lettera a, del DPR 380/2001): opere volte a riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. Comunicazione inizio lavori L’attività regolamentata dai commi 2 e 4 dell’articolo 6 del Testo Unico prevede una comunicazione di inizio lavori da inoltrare, anche in via telematica, al SUE del Comune di competenza. Non sono necessarie autorizzazioni a meno che l’immobile non sia sottoposto a vincoli ambientali o storici (nel qual caso, si seguono le stesse regole per la SCIA): Manutenzione straordinaria compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici (gli interventi di manutenzione straordinaria sono... 5