by f.cherubini@cpprogetti.com | Giu 2, 2015 | Efficienza Energetica, News
Efficienza energetica, approvati gli schemi di accreditamento e certificazione di ESCo, EGE e SGE e il Banco da 15 mln per le diagnosi energetiche nelle PMI. Ufficiale, con la pubblicazione dei relativi comunicati del Ministero dello Sviluppo Economico sulla Gazzetta Ufficiale n. 118/2015, l’approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di Società che forniscono servizi energetici (ESCo), di Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e di Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) e l’Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001. ESCo, EGE e SGE Con il decreto direttoriale 12 maggio 2015, il MiSE, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha fornito: lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO); lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell’Energia (EGE); lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE). I documenti sono stati redatti da Accredia, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, sentito il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) per il necessario collegamento con la normativa tecnica, ai sensi del D. Lgs. n. 102 del 2014, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Diagnosi energetiche La scadenza per...
by f.cherubini@cpprogetti.com | Mag 27, 2015 | Impianti Fotovoltaici, News
APPROVATO IL MODELLO UNICO. Sarà il Gestore di rete a inviare tutte le comunicazioni a Comune, Gse e Terna. Diventerà più facile l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kW sui tetti degli edifici. Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha firmato il decreto che introduce un Modello Unico per la realizzazione, connessione e messa in esercizio. Obiettivo del decreto è la riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e la razionalizzazione di tutta la procedura. Modello Unico Secondo quanto dichiarato dal Ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, la completa realizzazione e messa in opera dell’impianto fotovoltaico avverrà “in due soli click”. Il Modello Unico si compone infatti di due parti, la prima deve essere compilata prima dell’inizio dei lavori e la seconda ad intervento concluso. La compilazione e l’invio devono avvenire online, attraverso un’unica interfaccia informatica. La nuova procedura alleggerisce anche gli oneri a carico dei soggetti che installano l’impianto. Dopo l’invio del modello unico sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune. Quando e chi può usare il Modello Unico Il Modello Unico potrà essere utilizzato dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici con le seguenti caratteristiche: – realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; – aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; – aventi potenza nominale non superiore a 20 Kw, – per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto; – realizzati sui tetti degli edifici con...
by f.cherubini@cpprogetti.com | Mag 17, 2015 | Ediliza Integrata, News
Edilizia libera Gli interventi in Edilizia che non richiedono alcun titolo abilitativo o specifiche comunicazioni sono regolamentati dall’articolo 6, comma 1 del Testo Unico, modificato dall’articolo 5 della legge 73/2010 (di conversione del Dl 40/2010), dal DL Sviluppo (articolo 13 bis Dl 83/2012) e dal DL Fare (Dl 69/2013). Manutenzione ordinaria (definiti dall’articolo 1, comma 3, lettera a, del DPR 380/2001): opere volte a riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. Comunicazione inizio lavori L’attività regolamentata dai commi 2 e 4 dell’articolo 6 del Testo Unico prevede una comunicazione di inizio lavori da inoltrare, anche in via telematica, al SUE del Comune di competenza. Non sono necessarie autorizzazioni a meno che l’immobile non sia sottoposto a vincoli ambientali o storici (nel qual caso, si seguono le stesse regole per la SCIA): Manutenzione straordinaria compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici (gli interventi di manutenzione straordinaria sono...
by f.cherubini@cpprogetti.com | Mag 17, 2015 | Impianti Fotovoltaici, News
Il rispetto della spesa complessiva per le agevolazioni pari a 6,7 mld di euro impone nuovi paletti agli incentivi fotovoltaico: il documento tecnico del GSE. Se un impianto viene modificato non può essere riconosciuto nessun incremento della tariffa relativa agli incentivi fotovoltaico riconosciuta originariamente: è una delle precisazioni contenute nel documento tecnico del GSE (il gestore della rete) sulle Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia. Il GSE sottolinea che non si può superare il limite di 6,7 miliardi di euro l’anno per le agevolazioni e, in considerazione di questo tetto, fissa le nuove regole. Modifiche all’impianto Gli operatori devono comunicare al GSE tutte le modifiche eventualmente apportate all’impianto fotovoltaico, sia che siano state effettuate prima della pubblicazione del documento tecnico (avvenuta il primo maggio 2015), sia successivamente. Vanno comunicate tutte le modifiche, sia tecniche sia amministrative. Sarà poi il Gestore a stabilire l’eventuale perdita del diritto agli incentivi, piuttosto che la rimodulazione, la diversa classificazione dell’impianto e via dicendo. Attenzione: il valore dell’incentivo potrà essere rideterminato solo in riduzione, mentre «gli interventi di modifica non possono in alcun caso comportare un incremento del valore della tariffa incentivante riconosciuta originariamente», e «non sarà possibile richiedere premi e incentivazioni». Sostituzione di componenti Per quanto riguarda la sostituzione di componenti, per gli impianti non superiori a 20 kW sono consentiti incrementi di potenza dal 3% al 7%. Spostamento impianto Altra precisazione importante: lo spostamento dell’impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello della prima installazione comporta la perdita dell’incentivo. Se invece l’impianto viene spostato, ma all’interno dello stesso sito, resta il diritto all’incentivo. Per leggere l’articolo completo clicca sul seguente link:...
by f.cherubini@cpprogetti.com | Apr 27, 2015 | Impianti Fotovoltaici, News
L’articolo 7-bis, comma 1, del D. Leg.vo – introdotto dal D.L. 91/2014 (L. 114/2014) prevede che la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la comunicazione per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione, relativa alle attività in edilizia libera, venga effettuata utilizzando un modello unico, da approvarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico). Il modello sostituirà quelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Alla lue di dette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso all’Autorità lo schema di decreto che si pone l’obiettivo di approvare e rendere disponibile il modello unico da utilizzarsi “per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici”, rimandando a successivi provvedimenti l’implementazione di modelli unici per le altre tipologie impiantistiche e per le altre casistiche più complesse. Lo schema di decreto di cui sopra troverebbe applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; potenza nominale non superiore a 20 kW; contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto; realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11; assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione. Il modello unico di cui al precedente punto è costituito da due parti: la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla...
by f.cherubini@cpprogetti.com | Apr 22, 2015 | Ediliza Integrata, Efficienza Energetica, News
Arrivano all’interno del vademecum dell’ENEA (Agenzia nazionale per nuove tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile) sugli Ecobonus le prime indicazioni sull’inquadramento degli interventi riguardanti le cosiddette “schermature solari”, ovvero: persiane, veneziane, tapparelle, e così via. Si tratta degli interventi ai quali è stata estesa la detrazione per gli interventi di efficienza energetica dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014, comma 47), così come per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici o in tutte le unità immobiliari, all’acquisto di caldaie a biomassa (impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili). Requisiti schermature solari Dunque, l’Agenzia ritiene che le schermature solari, per fruire della detrazione fiscale del 65% debbano possedere anche i seguenti requisiti: devono proteggere una superficie vetrata; non devono essere liberamente montabili e smontabili dall’utente; possono essere applicate all’interno o all’esterno della superficie vetrata, o integrate con la stessa; devono essere “mobili”, nel senso che devono essere dotate, ad esempio di lamelle come le veneziane. Per leggere l’articolo completo clicca sul seguente link: Ecobonus: detrazione per schermature solari (Aprile 2015 – Riferimento sito Web...