Fotovoltaico sui tetti ‘in due click’

Fotovoltaico sui tetti ‘in due click’

APPROVATO IL MODELLO UNICO. Sarà il Gestore di rete a inviare tutte le comunicazioni a Comune, Gse e Terna. Diventerà più facile l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kW sui tetti degli edifici. Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha firmato il decreto che introduce un Modello Unico per la realizzazione, connessione e messa in esercizio. Obiettivo del decreto è la riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e la razionalizzazione di tutta la procedura. Modello Unico Secondo quanto dichiarato dal Ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, la completa realizzazione e messa in opera dell’impianto fotovoltaico avverrà “in due soli click”. Il Modello Unico si compone infatti di due parti, la prima deve essere compilata prima dell’inizio dei lavori e la seconda ad intervento concluso. La compilazione e l’invio devono avvenire online, attraverso un’unica interfaccia informatica. La nuova procedura alleggerisce anche gli oneri a carico dei soggetti che installano l’impianto. Dopo l’invio del modello unico sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune. Quando e chi può usare il Modello Unico Il Modello Unico potrà essere utilizzato dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici con le seguenti caratteristiche: – realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; – aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; – aventi potenza nominale non superiore a 20 Kw, – per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto; – realizzati sui tetti degli edifici con...
Incentivi Fotovoltaico: le nuove limitazioni

Incentivi Fotovoltaico: le nuove limitazioni

Il rispetto della spesa complessiva per le agevolazioni pari a 6,7 mld di euro impone nuovi paletti agli incentivi fotovoltaico: il documento tecnico del GSE. Se un impianto viene modificato non può essere riconosciuto nessun incremento della tariffa relativa agli incentivi fotovoltaico riconosciuta originariamente: è una delle precisazioni contenute nel documento tecnico del GSE (il gestore della rete) sulle Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia. Il GSE sottolinea che non si può superare il limite di 6,7 miliardi di euro l’anno per le agevolazioni e, in considerazione di questo tetto, fissa le nuove regole. Modifiche all’impianto Gli operatori devono comunicare al GSE tutte le modifiche eventualmente apportate all’impianto fotovoltaico, sia che siano state effettuate prima della pubblicazione del documento tecnico (avvenuta il primo maggio 2015), sia successivamente. Vanno comunicate tutte le modifiche, sia tecniche sia amministrative. Sarà poi il Gestore a stabilire l’eventuale perdita del diritto agli incentivi, piuttosto che la rimodulazione, la diversa classificazione dell’impianto e via dicendo. Attenzione: il valore dell’incentivo potrà essere rideterminato solo in riduzione, mentre «gli interventi di modifica non possono in alcun caso comportare un incremento del valore della tariffa incentivante riconosciuta originariamente», e «non sarà possibile richiedere premi e incentivazioni». Sostituzione di componenti Per quanto riguarda la sostituzione di componenti, per gli impianti non superiori a 20 kW sono consentiti incrementi di potenza dal 3% al 7%. Spostamento impianto Altra precisazione importante: lo spostamento dell’impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello della prima installazione comporta la perdita dell’incentivo. Se invece l’impianto viene spostato, ma all’interno dello stesso sito, resta il diritto all’incentivo. Per leggere l’articolo completo clicca sul seguente link:...
Modello unico per piccoli impianti Fotovoltaici integrati sugli edifici: schema di decreto

Modello unico per piccoli impianti Fotovoltaici integrati sugli edifici: schema di decreto

L’articolo 7-bis, comma 1, del D. Leg.vo – introdotto dal D.L. 91/2014 (L. 114/2014) prevede che la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la comunicazione per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione, relativa alle attività in edilizia libera, venga effettuata utilizzando un modello unico, da approvarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico). Il modello sostituirà quelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Alla lue di dette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso all’Autorità lo schema di decreto che si pone l’obiettivo di approvare e rendere disponibile il modello unico da utilizzarsi “per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici”, rimandando a successivi provvedimenti l’implementazione di modelli unici per le altre tipologie impiantistiche e per le altre casistiche più complesse. Lo schema di decreto di cui sopra troverebbe applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; potenza nominale non superiore a 20 kW; contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto; realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11; assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione. Il modello unico di cui al precedente punto è costituito da due parti: la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla...