by f.cherubini@cpprogetti.com | Giu 11, 2015 | Ediliza Integrata, News
Bonus ristrutturazioni ed energia: come si compila il bonifico parlante, fac-simile e regole di pagamento per ottenere la detrazione IRPEF. Fra le condizioni per fruire della detrazione per le ristrutturazioni c’è il bonifico parlante, sistema di pagamento previsto dalla normativa sul bonus edilizia. Si tratta delle regole applicative della detrazione del 50% sulle spese per lavori di ristrutturazione e sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinato allo stesso immobile oggetto dei lavori, che va di pari passo come quella al 65% per gli interventi di risparmio energetico (bonus energia). Bonifico parlante Per ottenere l’agevolazione fiscale bisogna aver effettuato il pagamento della ditta che realizza i lavori tramite bonifico bancario o postale indicando: causale del versamento completa gli estremi della fattura e riferimento alla normativa (articolo 16-bis del Dpr 917/1986); codice fiscale del beneficiario della detrazione (se più persone dividono la spesa e usufruiscono della detrazione, indicare i relativi codici fiscali); numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta/professionista che realizza i lavori). Il bonifico parlante è l’unico metodo di pagamento possibile per ottenere la detrazione per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, mentre per il bonus mobili è ammesso anche il pagamento con carte di credito o bancomat. Il contribuente deve poi conservare la ricevuta del bonifico e tutte le ricevute fiscali relative alle spese di ristrutturazione sostenute, per poterle esibire in caso di controlli e verifiche del Fisco. Nel caso in cui i lavori siano effettuati su aree comuni condominiali, il bonifico parlante indicherà oltre al codice fiscale del condominio anche quello dell’amministratore o di un altro condomino che effettua il pagamento. Si ricorda che le banche e Poste Italiane operano una...
by f.cherubini@cpprogetti.com | Giu 2, 2015 | Efficienza Energetica, News
Efficienza energetica, approvati gli schemi di accreditamento e certificazione di ESCo, EGE e SGE e il Banco da 15 mln per le diagnosi energetiche nelle PMI. Ufficiale, con la pubblicazione dei relativi comunicati del Ministero dello Sviluppo Economico sulla Gazzetta Ufficiale n. 118/2015, l’approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di Società che forniscono servizi energetici (ESCo), di Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e di Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) e l’Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001. ESCo, EGE e SGE Con il decreto direttoriale 12 maggio 2015, il MiSE, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha fornito: lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO); lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell’Energia (EGE); lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE). I documenti sono stati redatti da Accredia, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, sentito il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) per il necessario collegamento con la normativa tecnica, ai sensi del D. Lgs. n. 102 del 2014, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Diagnosi energetiche La scadenza per...
by f.cherubini@cpprogetti.com | Mag 27, 2015 | Impianti Fotovoltaici, News
APPROVATO IL MODELLO UNICO. Sarà il Gestore di rete a inviare tutte le comunicazioni a Comune, Gse e Terna. Diventerà più facile l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kW sui tetti degli edifici. Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha firmato il decreto che introduce un Modello Unico per la realizzazione, connessione e messa in esercizio. Obiettivo del decreto è la riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e la razionalizzazione di tutta la procedura. Modello Unico Secondo quanto dichiarato dal Ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, la completa realizzazione e messa in opera dell’impianto fotovoltaico avverrà “in due soli click”. Il Modello Unico si compone infatti di due parti, la prima deve essere compilata prima dell’inizio dei lavori e la seconda ad intervento concluso. La compilazione e l’invio devono avvenire online, attraverso un’unica interfaccia informatica. La nuova procedura alleggerisce anche gli oneri a carico dei soggetti che installano l’impianto. Dopo l’invio del modello unico sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune. Quando e chi può usare il Modello Unico Il Modello Unico potrà essere utilizzato dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici con le seguenti caratteristiche: – realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; – aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; – aventi potenza nominale non superiore a 20 Kw, – per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto; – realizzati sui tetti degli edifici con...
by f.cherubini@cpprogetti.com | Mag 17, 2015 | Ediliza Integrata, News
Edilizia libera Gli interventi in Edilizia che non richiedono alcun titolo abilitativo o specifiche comunicazioni sono regolamentati dall’articolo 6, comma 1 del Testo Unico, modificato dall’articolo 5 della legge 73/2010 (di conversione del Dl 40/2010), dal DL Sviluppo (articolo 13 bis Dl 83/2012) e dal DL Fare (Dl 69/2013). Manutenzione ordinaria (definiti dall’articolo 1, comma 3, lettera a, del DPR 380/2001): opere volte a riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. Comunicazione inizio lavori L’attività regolamentata dai commi 2 e 4 dell’articolo 6 del Testo Unico prevede una comunicazione di inizio lavori da inoltrare, anche in via telematica, al SUE del Comune di competenza. Non sono necessarie autorizzazioni a meno che l’immobile non sia sottoposto a vincoli ambientali o storici (nel qual caso, si seguono le stesse regole per la SCIA): Manutenzione straordinaria compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici (gli interventi di manutenzione straordinaria sono...
by f.cherubini@cpprogetti.com | Mag 17, 2015 | Impianti Fotovoltaici, News
Il rispetto della spesa complessiva per le agevolazioni pari a 6,7 mld di euro impone nuovi paletti agli incentivi fotovoltaico: il documento tecnico del GSE. Se un impianto viene modificato non può essere riconosciuto nessun incremento della tariffa relativa agli incentivi fotovoltaico riconosciuta originariamente: è una delle precisazioni contenute nel documento tecnico del GSE (il gestore della rete) sulle Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia. Il GSE sottolinea che non si può superare il limite di 6,7 miliardi di euro l’anno per le agevolazioni e, in considerazione di questo tetto, fissa le nuove regole. Modifiche all’impianto Gli operatori devono comunicare al GSE tutte le modifiche eventualmente apportate all’impianto fotovoltaico, sia che siano state effettuate prima della pubblicazione del documento tecnico (avvenuta il primo maggio 2015), sia successivamente. Vanno comunicate tutte le modifiche, sia tecniche sia amministrative. Sarà poi il Gestore a stabilire l’eventuale perdita del diritto agli incentivi, piuttosto che la rimodulazione, la diversa classificazione dell’impianto e via dicendo. Attenzione: il valore dell’incentivo potrà essere rideterminato solo in riduzione, mentre «gli interventi di modifica non possono in alcun caso comportare un incremento del valore della tariffa incentivante riconosciuta originariamente», e «non sarà possibile richiedere premi e incentivazioni». Sostituzione di componenti Per quanto riguarda la sostituzione di componenti, per gli impianti non superiori a 20 kW sono consentiti incrementi di potenza dal 3% al 7%. Spostamento impianto Altra precisazione importante: lo spostamento dell’impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello della prima installazione comporta la perdita dell’incentivo. Se invece l’impianto viene spostato, ma all’interno dello stesso sito, resta il diritto all’incentivo. Per leggere l’articolo completo clicca sul seguente link:...